1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.[...]
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E’ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
[art. 177 del C.d.S.]
Ecco: a Roma, almeno a Roma, queste norme del codice della strada sono sconosciute. In un paio di settimane ho dovuto utilizzare spesso l’auto per recarmi al lavoro e mi è capitato più di una volta di stare in coda al semaforo con alle spalle un’ambulanza a sirene spiegate. E niente. Nessuno si muoveva.
Ora, se per disgraziata ipotesi un giorno fossi io a trovarmi su una di quelle ambulanze, io mi strappo i tubi, mi tolgo gli aghi, prendo una clava e vi spiego di nuovo questi articoli del codice della strada a forza di botte. E poi vediamo a chi è che serve, l’ambulanza.



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